Durata in carica del sindaco e del consiglio comunale (art. 51, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo. Aggiornato in data 13 settembre 2023. Diventare sindaco o sindaca è un traguardo molto prestigioso per chi ama la politica, ha passione per l’attivismo e vuol essere protagonista nei vari processi decisionali che interessano la propria città e il proprio territorio.
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L’articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali” fissa la durata del mandato degli organi dei comuni in cinque anni (comma 1).. 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni. 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche.



